Art. 1.
(Istituzione e compiti del tutore
pubblico dell'infanzia).

      1. È istituito presso ogni provincia il tutore pubblico dell'infanzia, con lo scopo di assicurare l'attuazione dei diritti dell'infanzia, in conformità alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, ed alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
      2. Il tutore pubblico dell'infanzia ha il compito, di intesa con i centri per la tutela dell'infanzia di cui all'articolo 3, di promuovere e sviluppare programmi di prevenzione dei danni all'integrità psicofisica dei cittadini in età infantile. Il tutore pubblico dell'infanzia ha, inoltre, il compito di intervenire in caso di danno o abuso fisico o mentale, o di trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, inclusi l'abuso sessuale ed ogni altro atto che possa arrecare pregiudizio al minore di anni 14, compiuti da chiunque ai suoi danni.
      3. Il tutore pubblico dell'infanzia agisce su iniziativa propria, su segnalazione dei centri per la tutela dell'infanzia o su istanza di cittadini, enti ed associazioni, effettuando:

          a) interventi diretti attraverso i centri per la tutela dell'infanzia e le strutture sociali e sanitarie presenti nel territorio;

          b) segnalazioni e raccomandazioni agli organi istituzionalmente preposti, nell'ambito delle specifiche competenze, all'attuazione dei diritti del bambino;

          c) denunce all'autorità giudiziaria;

 

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          d) relazioni inviate alle istituzioni elettive locali sull'attuazione dei programmi di tutela dell'infanzia;

          e) comunicazioni sull'esito degli interventi effettuati nei confronti di cittadini, enti o associazioni che abbiano formulato istanza.

      4. Il tutore pubblico dell'infanzia può disporre che le risultanze degli interventi effettuati siano divulgate a mezzo di avvisi da pubblicare sulla stampa. Nei casi di gravi e ripetute irregolarità, negligenze od omissioni da parte di pubblici uffici, il tutore pubblico dell'infanzia invia una relazione al presidente della provincia, che è tenuto a darne notizia nel primo consiglio provinciale utile.